PEC: posta elettronica certificata, cosa e perché?

PEC: posta elettronica certificata

Con l’arrivo della posta elettronica certificata, si introduce nella vita dei cittadini uno strumento che permette all’e-mail di avere un valore legale e di utilizzarla per tutti quei servizi che prevedono la dimostrazione ad esempio dell’invio della domanda nei tempi previsti come anche la risposta.


Tutti conosciamo quanto sia utile l’e-mail, sia che venga usata per comunicazioni di lavoro o per puro svago e divertimento (contattare i nostri amici, piuttosto che un customer service o ancora usufruire di un servizio web ecc). Ma nonostante le sue potenzialità, non veniva ancora sfruttata a dovere nel mondo del lavoro, soprattutto in una parte del mondo lavorativo che prende il nome di P.A. (pubblica amministrazione, ovvero quella macchina burocratica che sta alla base di uno stato, e che fornisce dei servizi gratuiti ai cittadini). Ora però grazie all’introduzione della PEC (posta elettronica certificata) le cose dovrebbero cambiare, grazie al fatto che alla e-mail verrà data finalmente un valore legale e che quindi questa potrà essere usata con una valenza differente da quello a cui siamo abituati.
 
Nel sito del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione si legge: “La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici“, fatto che permette quindi a tutti gli effetti di utilizzarla come strumento per integrare o sostituire tutte quelle attività che ci portavano agli uffici del comune ad esempio, per la richiesta di documenti, con un enorme perdita di tempo. Ed ancora: “Certificare l’invio e la ricezione (i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici) significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse”.

Lunedì, 3 Maggio 2010 da Michelangelo Pisu in Internet e Reti

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